Maggiori tutele per i consumatori di servizi e contenuti digitali
Il 1° gennaio 2022 avranno efficacia le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 173/2021, in attuazione della Direttiva europea 2019/770, relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Le novità introdotte dal Codice del Consumo accrescono notevolmente le garanzie a tutela dei consumatori di tali servizi – di cui abbiamo discusso anche nell’articolo raggiungibile al seguente link – tuttavia, aggravano al contempo le incombenze a carico delle aziende fornitrici.
Chiamate in causa sono, in primis, le aziende B2C, in quanto direttamente a contatto con il consumatore e quindi primo riferimento in caso di vizi dei prodotti; ma particolarmente interessate ad adeguarsi alla normativa sono anche quelle aziende B2B che si interfacciano con B2C a loro volta direttamente a contatto con il consumatore finale e, quindi, pronte a chiedere conto alle B2B di riferimento tutto quanto concerne le difformità.
Quali sono le maggiori novità e, quindi, le più gravose incombenze in capo alle aziende che forniscono contenuti e servizi digitali?
Nel prosieguo cercheremo di offrire un esaustivo assaggio di ciò di cui bisogna preoccuparsi nel prossimo futuro, se non si è già provveduto a farlo.
Tipologie di contratto a cui si può applicare la normativa
Il Decreto si applica sia ai contratti il cui corrispettivo consiste in una tradizionale somma di denaro, sia agli accordi in cui il consumatore fornisce propri dati personali (che possono essere finalizzati ad analisi di mercato, indagini statistiche ecc…) in cambio della corresponsione di un determinato contenuto o servizio digitale.
Il legislatore europeo ha voluto estendere la disciplina anche a questi ultimi, in quanto dette prestazioni sono oramai sempre più diffuse sul mercato e, dal momento che la materia è strettamente correlata ai temi di privacy, si è ritenuto fosse più che doveroso apporvi le dovute tutele.
Anche in Italia si è quindi dato corso a questa volontà, estendendo le garanzie dei contenuti digitali a questa particolare tipologia di controprestazione.
Qui trovate informazioni su altri adempimenti da compiere in azienda entro Gennaio 2022, in tema di privacy e tutela dei dati personali.
Consigliamo caldamente di dare un’occhiata e prendere precauzioni onde evitare di incorrere in sanzioni.
Esaminiamo ora gli aspetti essenziali del Decreto.
Requisiti soggettivi
Si ritiene fedele al dettato contrattuale quel contenuto o servizio digitale conforme ai seguenti requisiti soggettivi:
- stretta corrispondenza alla descrizione, quantità e qualità indicate nel contratto;
- funzionalità, compatibilità, interoperabilità ed eguale presenza di tutte le altre caratteristiche previste dallo stesso;
- idoneità alla totalità degli utilizzi richiesti dal consumatore, comunicati al venditore entro la data di conclusione del contratto e da quest’ultimo accolti;
- completezza degli accessori, istruzioni ed installazioni indicate nell’accordo;
- eguale previsione dell’assistenza clienti;
- aggiornamento coerente con la previsione contrattuale.
Requisiti oggettivi
Non è sufficiente che il contenuto o servizio digitale venduto rispecchi gli anzidetti requisiti soggettivi: agli stessi si aggiunge la coerenza ai seguenti, e diversi, requisiti oggettivi:
- adeguatezza rispetto agli scopi ordinari del contenuto o servizio digitale venduto;
- quantità, qualità, caratteristiche prestazionali (come ad esempio accessibilità, continuità e sicurezza) che appartengono di norma a quella specifica categoria di contenuti e servizi digitali, la cui presenza deve quindi essere garantita di default;
- fornitura degli accessori ed istruzioni ragionevolmente prospettabili per quei determinati contenuti e servizi digitali;
- conformità rispetto alla versione di prova o all’anteprima eventualmente fornite in una data anteriore alla conclusione del contratto.
Per quanto riguarda quest’ultimo requisito oggettivo, è doveroso precisare che la nuova normativa prescrive che il contenuto o servizio digitale debba essere conforme, anche, alla potenziale pubblicità resa disponibile al consumatore, non essendo consentito che la stessa diverga in nulla dalle reali caratteristiche della fornitura.
Non è legittimo nemmeno l’ulteriore addebito nei confronti del consumatore di costi aggiuntivi per la fruizione integrale e soddisfacente del contenuto o del servizio comperato, a meno che gli stessi non fossero stati adeguatamente (e dettagliatamente) pubblicizzati già prima dell’acquisto.
Adempiere correttamente all’obbligo di fornitura
L’art. 135-decies del Codice del Consumo stabilisce che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di fornitura:
- il contenuto digitale, o qualunque mezzo idoneo per accedervi o per scaricarlo, debba essere reso disponibile o accessibile al consumatore;
- il servizio digitale debba essere reso accessibile al consumatore oppure all’impianto fisico o virtuale da lui prescelto.
L’art. 135-undecies stabilisce altresì che tutti gli aggiornamenti dei contenuti e servizi digitali debbano essere portati a conoscenza del consumatore a tempo opportuno e da questi installati nei termini prescritti.
Responsabilità del professionista e diritto di regresso
Ex art. 135-quaterdecies, il professionista è responsabile per i vizi che si manifestano entro i 2 anni (a meno che non siano stati dolosamente occultati) e la rispettiva azione si prescrive in 26 mesi.
Ex art. 135-quindecies, infine, il professionista ha facoltà di esercitare il diritto di regresso, se un fornitore della catena distribuiva non ha adempiuto correttamente o non ha eseguito in toto la prestazione richiesta.
A chi rivolgersi per essere a norma con gli adempimenti
Se sei un’azienda che fornisce contenuti e servizi digitali e hai bisogno di un ausilio rapido e concreto per adeguarti correttamente alle nuove disposizioni, contatta il nostro studio legale partner FCLEX a Bologna, chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto di diritto dell’informatica e nuove tecnologie, per una prima consulenza specializzata e personalizzata.
Redazione Diritto dell’Informatica