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La contraffazione in Italia, alcuni dati

La contraffazione è un fenomeno estremamente impattante sull’economia italiana, e in genere di ciascun Stato, molto più di quanto normalmente si creda. Secondo uno studio dell’OCSE, in collaborazione con la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale dell’UIBM (DGTPI – UIBM), nel 2019 le importazioni di beni contraffatti in Italia hanno raggiunto il valore di 8,7 miliardi di euro. I settori più colpiti sono quelli delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un valore dei beni contraffatti importati pari a 2,6 miliardi di euro, e dell’abbigliamento, calzature, pelletteria e prodotti correlati, in cui il valore dei beni contraffatti raggiunge i 2,5 miliardi di euro.

Nessun ambito merceologico è al riparo da questo fenomeno, infatti, il range delle categorie di beni che vengono imitati spazia dalle categorie citate pocanzi, sino ai profumi e cosmetici, dai veicoli a motore, sino ai prodotti farmaceutici. Per misurare l’impatto che la contraffazione ha sulla nostra economia vengono considerati diversi fattori, tra gli altri assume particolare rilievo il danno per i consumatori. Con questa espressione si intende il prezzo ingiustamente pagato dai consumatori nella convinzione di acquistare un prodotto autentico. Tale valore in Italia nel 2019, in riferimento alle contraffazioni nei principali mercati, ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro.

Oltre ai consumatori, anche i commercianti italiani, sia grossisti che dettaglianti, soffrono ingenti perdite a causa delle contraffazioni. Infatti, nel 2018, l’importo delle mancate vendite a causa dell’importazione di prodotti contraffatti nei principali settori ammontava a 4,2 miliardi di euro.

Ovviamente ciò comporta di riflesso tutta una serie di ulteriori conseguenze negative. A causa del fenomeno dell’importazione di prodotti contraffatti infatti, si perdono anche posti di lavoro (20.000 unità nel 2018) e entrate pubbliche (1,7 miliardi nel 2018).

 

Quando si parla di contraffazione o concorrenza sleale?

La contraffazione è un reato punito dal nostro ordinamento. L’art. 473 del codice penale stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 2.500 a € 25.000 per “chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali” oppure per “chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”. Questa previsione tutela sia l’interesse dei titolari dei segni distintivi all’uso esclusivo del segno registrato, sia l’interesse dei consumatori ad avere la garanzia che i marchi e i segni distintivi siano utilizzati in modo appropriato e non ingannevole.

Con questo reato viene perseguita la riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi che sia idonea a generare confusione nella generalità dei consumatori riguardo all’effettiva provenienza del prodotto che si accingono ad acquistare. La falsificazione del marchio non deve essere perfetta, è sufficiente infatti che riguardi gli elementi essenziali del marchio al punto da ingannare gli eventuali acquirenti. La norma punisce allo stesso modo anche coloro che si limitano ad usare il segno contraffatto, senza che siano stati loro stessi direttamente a procedere alla contraffazione. Affinché questo reato si configuri è indispensabile che il marchio di cui si lamenta la contraffazione sia stato registrato presso l’ufficio competente. È infatti richiesto che l’autore della condotta illecita abbia agito con la precisa volontà di falsificare e nella consapevolezza dell’esistenza del marchio registrato anteriore.

Per registrare il marchio nell’ottica di difenderti dalla concorrenza sleale, nello specifico quella online, ti segnaliamo il nuovo video di dirittodellinformatica.it

 

Come difendersi registrando il marchio

Ci si chiederà a questo punto cosa sia possibile fare concretamente per proteggere il proprio marchio, e di conseguenza l’immagine stessa della propria azienda, dall’eventualità che terzi facciano un uso illecito del proprio marchio apponendolo su prodotti simili con il preciso intento di imitarli.

Sicuramente la registrazione del proprio marchio rappresenta un adempimento fondamentale. Si tratta, infatti, di un investimento che permetterà nel tempo di tutelare l’immagine della propria azienda, e non solo.

Può essere registrato come marchio qualsiasi segno idoneo ad essere rappresentato graficamente (art. 7, Codice della Proprietà Industriale). Saranno quindi registrabili non solo parole, lettere, cifre e disegni, ma anche suoni, ologrammi, tonalità di colore, finanche la forma stessa del prodotto o la forma della confezione. In pratica, possono essere registrati, e di conseguenza godere della protezione garantita dalla disciplina della proprietà industriale, tutti quegli elementi che insieme concorrono a comunicare l’immagine di una determinata azienda verso l’esterno.

 

In questo articolo abbiamo trattato approfonditamente i requisiti per la registrazione.

 

La protezione assicurata dalla registrazione ha una durata decennale, ma è potenzialmente estendibile all’infinito. Infatti, l’ordinamento concede al titolare di un marchio, scaduto il primo decennio, di presentare una richiesta di rinnovazione del marchio per ulteriori 10 anni, e tale possibilità è garantita ad ogni successiva scadenza. Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione e su quella di rinnovo puoi collegarti a questo link.

A partire dalla data della richiesta di registrazione, qualora questa venga accolta, al titolare del marchio viene attribuito il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato (art. 2569 c.c.).  In forza di questo diritto attribuitogli il titolare potrà ad esempio contrastare le domande di registrazione di altri marchi successivi prima che questi diventino efficaci. Si tratta della possibilità di proporre opposizione (art. 177, Codice della Proprietà Industriale) nei casi in cui altri, successivamente, provino a registrare:

  • Un marchio identico per prodotti o servizi identici;
  • Un marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, nel caso in cui possa generarsi un rischio di confusione per i consumatori, rischio che può essere anche di semplice associazione tra i due segni;
  • Un marchio identico o simile anche per prodotti o servizi differenti, se il marchio anteriore di cui l’opponente è titolare, goda nello Stato, o nell’UE se si tratta di marchio europeo, di rinomanza.

Questo è uno strumento che permette di ricorrere in modo rapido e a costi ridotti alla tutela del marchio, perché viene proposto direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a livello amministrativo.

 

Cosa dice la legge sull’utilizzo del marchio altrui

Anche dal punto di vista giudiziale, il titolare di un Marchio ha a disposizione diversi strumenti per tutelarsi davanti ad eventuali utilizzi illeciti del suo logo. Ad esempio, potrà agire per richiedere la nullità o la decadenza dell’altrui titolo ai sensi dell’art. 122 del Codice della Proprietà Industriale.

Un’altra possibilità concessa dall’ordinamento a tutela dei marchi è quella di proporre dinanzi al giudice civile azione di contraffazione. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 20 del CPI, negli stessi casi sopra elencati che legittimano l’opposizione alla registrazione, il titolare potrà vietare ai terzi l’uso di un marchio successivo che sia stato creato in contraffazione. Abbiamo trattato la tutela del marchio anche in questo articolo.

 

La contraffazione del marchio e dei prodotti come atti di concorrenza sleale

Un ultimo, ma non meno importante, strumento utilizzabile dal titolare di un marchio per proteggersi da atti di terzi che siano diretti ad avvantaggiarsi del prestigio della sua azienda, o comunque di utilizzare indebitamente il suo marchio per trarne indebito vantaggio, è ricompreso nella disciplina posta nel Codice civile a tutela della concorrenza. L’art 2598, comma 1, c.c. definisce come un atto di concorrenza sleale l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri. Inoltre, fa divieto anche di imitare servilmente i prodotti di un concorrente e in ogni caso di compiere con qualsiasi mezzo atti idonei a generare confusione tra i consumatori con i prodotti o con l’attività di un concorrente.

Quello descritto dall’articolo in esame è un illecito di pericolo. Ciò significa che può essere sanzionato dall’ordinamento anche a prescindere dal concreto verificarsi di un danno, essendo sufficiente che sia di per sé idoneo, anche solo potenzialmente, a produrre il danno. Attraverso la previsione di questo illecito viene tutelata anche la libertà di scelta dei consumatori, che sono così protetti da quei comportamenti che li possano indurre ad attribuire alcuni prodotti o certe attività ad un soggetto differente da quello a cui realmente appartengono.

Affinché si configuri questo illecito deve essere presente innanzitutto il requisito della confondibilità tra il marchio antecedente oggetto di contraffazione e quello successivo contraffatto, o comunque confondibilità tra i prodotti contraffatti immessi successivamente in commercio e quelli di un concorrente già presenti sul mercato. La confondibilità viene accertata tenendo in considerazione l’aspetto esteriore complessivo del marchio o dei prodotti in genere, poiché il consumatore normalmente basa la sua scelta sull’impressione complessiva suscitata e non si sofferma sui singoli elementi di differenziazione.

Inoltre, l’illecito di concorrenza sleale si configurerà solo, appunto, nel caso di imprese concorrenti, quindi operanti sia sullo stesso mercato merceologico che geografico. Praticamente l’autore della contraffazione e colui che ne subisce i conseguenti danni devono rivolgere la loro attività alla medesima clientela, intendendosi il gruppo dei consumatori che percepiscono lo stesso bisogno di mercato per il cui soddisfacimento acquistano la stessa categoria di prodotti.

In caso gli atti di contraffazione siano stati condotti con dolo o con colpa, allora l’autore sarà anche tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2600 c.c.

 

In conclusione, la contraffazione nel nostro ordinamento è un fenomeno perseguito su più piani. Alla repressione penale si aggiunge la tutela amministrativa garantita dalla procedura di opposizione, oltre che la tutela civilistica propria della disciplina del diritto industriale e della concorrenza. Infatti, le condotte contraffattorie ledono sia la proprietà industriale che la concorrenza nei mercati. Indubbiamente, ciò che in concreto ogni imprenditore può fare per tutelare a pieno e su tutti i fronti il proprio marchio è procedere alla sua registrazione.

 

Per altre informazioni utili riguardo alla registrazione del marchio ti linkiamo questo video:

 

Come abbiamo avuto modo di dettagliare in questo articolo, la registrazione permette di proteggersi da tutte quelle tipologie di condotte altrui che possono rendere confondibili due marchi agli occhi dei consumatori, anzi proprio grazie alla registrazione si può accedere ad un regime di tutela più incisiva che risulta essere quella dettata dalla disciplina del diritto industriale, poiché prescinde dalla confondibilità dei prodotti.

Se vuoi registrare il tuo marchio, difenderti da concorrenza sleale o contraffazione puoi fare affidamento al nostro partner Studio Legale FCLEX (Con sede a Bologna, ma si può procedere anche completamente online) chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto da anni di diritto delle nuove tecnologie.

avvocato giuseppe croari bologna privacy

 

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