Con il termine “cittadinanza digitale” si fa riferimento a quell’insieme di diritti e doveri del cittadino introdotti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (c.d. C.A.D., d.lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti) con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra i cittadini stessi, le imprese e la pubblica amministrazione, mediante l’attivazione di una serie di servizi e strumenti informatici (quali, ad esempio, la firma e il domicilio digitale).
Recentemente sono state introdotte numerose e rilevanti novità in materia, attraverso la promulgazione del d.lgs. 217/2017, il quale ha emanato, tra le altre, alcune disposizioni ad integrazione e correzione del C.A.D., nella Sezione II denominata opportunamente “Carta della cittadinanza digitale”.
In particolare, al fine di dare piena e concreta attuazione ai diritti sanciti nella “Carta” (tra cui, ad esempio, il diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo), questa nuova versione del C.A.D. ha previsto il potenziamento di una serie di strumenti e servizi, alcuni dei quali sono in realtà già operativi.
Le principali novità introdotte dal C.A.D.
Uno dei diritti di cittadinanza digitale introdotti dalla nuova versione del C.A.D., all’art. 3-bis, è quello che consiste nella possibilità di eleggere un domicilio digitale presso il quale si potranno ricevere le comunicazioni trasmesse dalla Pubblica Amministrazione in via telematica.
Con il termine “domicilio digitale” si fa riferimento, in particolare, a “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, come stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera n-ter). Di conseguenza, per poter eleggere il proprio domicilio digitale sarà necessario dotarsi preventivamente di un indirizzo di posta elettronica certificata (c.d. PEC) o di un altro indirizzo elettronico equivalente, come il servizio elettronico di recapito certificato (c.d. SERC, previsto dal Regolamento europeo 910/2014, il Regolamento eIDAS in materia di “electronic IDentification, Authentication and Signature”).
In questo modo, come previsto dall’art. 6 del nuovo C.A.D., tutte le comunicazioni elettroniche che saranno trasmesse al domicilio digitale avranno “gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”.
Il Sistema Pubblico per la gestione dell’identità Digitale (SPID).
Con la nuova versione del C.A.D., il legislatore ha poi voluto valorizzare il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (c.d. SPID). Come stabilito dall’art. 64, comma 2-bis, del C.A.D., “Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID […] identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete”. Questo sistema, così come rafforzato dalla novella normativa di cui al D.Lgs. 217/2017, rappresenta un enorme passo in avanti per il raggiungimento dell’obiettivo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, necessario in un’epoca in cui il progresso tecnologico e informatico riveste un ruolo sempre più importante. Con l’attivazione dello SPID, in particolare, i cittadini potranno accedere a tutta una serie di servizi offerti su internet dalle pubbliche amministrazioni utilizzando un’unica identità digitale (da attivare una tantum e consistente in un solo username e password), senza più dover creare un singolo profilo utente per ciascun diverso sito internet della Pubblica Amministrazione nel quale il cittadino ha bisogno di registrarsi.
Tra le altre novità introdotte dal D.Lgs. 127/2017 nel Codice dell’Amministrazione Digitale vi sono poi quelle riguardanti il documento informatico e la firma elettronica, disciplinati dagli artt. 20 e 21.
In particolare, come previsto dall’art. 20, comma 1-bis del C.A.D., i documenti digitali ai quali sia stata apposta una firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata integrano tutti i requisiti della forma scritta, e hanno l’efficacia probatoria al pari della scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c.. Sono invece diverse le modalità di disconoscimento della paternità del documento: nel caso di firma digitale e firma elettronica qualificata si presume che il dispositivo di firma elettronica sia riconducibile al titolare, salvo prova contraria; la stessa presunzione non opera, invece, nel caso di firma elettronica avanzata.
In aggiunta a questo, nella nuova versione dell’art. 20, comma 1-bis, è stato introdotto anche un ulteriore sistema di firma del documento digitale, ossia quello realizzato “previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. La norma rimanda testualmente alle linee guida che, ai sensi dell’art. 71, dovranno essere adottate dall’AgID (l’Agenzia per l’Italia digitale) sentite le amministrazioni competenti, il Garante per la protezione dei dati personali e con il parere della Conferenza unificata per l’attuazione del Codice, ma si può comunque intuire il fatto che il legislatore abbia voluto valorizzare ulteriormente in questo modo lo SPID, che si configura infatti come un sistema di identificazione.
Più in generale, è evidente che il nuovo C.A.D. riconosce allo SPID un ruolo di primaria importanza, come confermato anche dalla nuova formulazione dell’art. 64, che stabilisce che “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID”, nonché dall’art. 65 il quale prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni possano essere trasmesse anche con il nuovo sistema che prevede l’utilizzo di SPID.
Conclusioni.
I numeri parlano chiaro, come risulta dal sito internet dell’AgID che monitora in tempo reale l’avanzamento della trasformazione digitale in Italia: alla data odierna sono già più di 3 milioni i cittadini che hanno attivato SPID, e 4.000 sono le Pubbliche Amministrazioni che offrono i propri servizi al cittadino con questa modalità. Nonostante non sia stato ancora raggiunto l’obiettivo delle 10.000 amministrazioni, si tratta comunque di numeri che sono in costante crescita.
È ragionevole quindi aspettarsi, per il futuro, un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo di avanzamento digitale, una vera e propria rivoluzione tecnologica che determinerà, si auspica, un profondo cambiamento culturale nella concezione del ruolo della Pubblica Amministrazione, nonché dell’accessibilità e della semplificazione dei servizi offerti su internet, il tutto in linea con l’incessante andamento del progresso tecnologico che caratterizza i tempi moderni. È chiaro, del resto, che sarà necessario un adeguato sostegno da parte delle istituzioni, sia dal punto di vista tecnico che economico, per poter raggiungere questo obiettivo.
Dott.ssa Myriam Mazzonetto