Quale valore giuridico hanno le e-mail? Esse vengono utilizzate per una molteplicità di scopi, sia in ambito privato (a scopo di svago o a scopo lavorativo) sia in ambito pubblico (fra p.a. e nei rapporti fra cittadini, imprese e p.a.), inoltre in numerosi casi giudiziari le e-mail possono avere una rilevanza fondamentale. Ma una e-mail è equiparabile a un documento sottoscritto? O non ha alcun valore?
A cominciare da questo interrogativo si sono posti nuovi e numerosi problemi rispetto alla corrispondenza tradizionale, primo fra tutti quello relativo alla definizione del valore, dal punto di vista giuridico, da attribuire a questo particolare strumento. Ci si chiede, infatti, che valenza abbia una dichiarazione contenuta in un messaggio di posta elettronica, se quest’ultimo sia suscettibile di assurgere a prova in un eventuale giudizio e, prima ancora, cosa debba intendersi giuridicamente per e-mail.
La tematica è molto complessa ma nel presente articolo saranno forniti alcuni spunti e tratteggiato, nei suoi profili essenziali, il quadro normativo vigente.

L’attuale disciplina.

Al fine di individuare possibili soluzioni alle rilevanti questioni sollevate, occorre innanzitutto rivolgere l’attenzione alla disciplina introdotta dal legislatore, il quale, preso atto dell’evoluzione tecnologica, ha inteso adeguare il dettato normativo a partire dalla L. n. 59/1997, riconoscendo e regolamentando la validità dei documenti formati e trasmessi con strumenti informatici. Non potendo in questa sede intraprendere un excursus storico sull’evoluzione della normativa in materia, ci si concentrerà sull’attuale disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (cd. CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

Innanzitutto, tale normativa ci consente di sciogliere la preliminare questione relativa all’inquadramento giuridico dell’e-mail. Quest’ultima, infatti, può senza ombra di dubbio essere ricondotta nella categoria dei cd. documenti informatici, in ragione della definizione che di essi viene fornita all’art. 1, 1° c., lett. p) del suddetto Codice quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Tuttavia ciò non basta a risolvere i dubbi sorti circa il valore del messaggio di posta elettronica, posto che il legislatore ha individuato diversi tipi di documento informatico la cui idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il cui valore probatorio mutano a seconda che essi siano dotati o meno di firma elettronica e in ragione del tipo di firma in questione. Sono state previste, infatti, quattro modalità di firme elettroniche differenti, alle quali sono riconosciuti diversi gradi di sicurezza in relazione alla identificabilità dell’autore e alla garanzia di integrità del documento cui sono associate. Nello specifico, la firma elettronica semplice consiste in un insieme di «dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica»[1]. La firma elettronica avanzata invece consente la connessione univoca al firmatario permettendo, peraltro, di verificare se i dati cui la medesima è associata siano stati in seguito modificati[2]. Vi sono, inoltre, la firma elettronica qualificata, basata su di un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro[3] e la firma digitale, la quale presenta un grado di sicurezza particolarmente elevato in quanto basata su un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche[4]. In aggiunta a tali fattispecie, infine, vi è il documento informatico privo di qualsivoglia sottoscrizione.

Il valore giuridico dell’e-mail tradizionale.

Come si diceva in precedenza, si è posto, dunque, il problema di determinare a quale tipologia di documento informatico sia riconducibile l’e-mail. In particolar modo si tratta di stabilire se l’e-mail inviata tramite posta elettronica cd. standard debba essere considerata un documento informatico sottoscritto o meno con firma elettronica semplice, posto che in tal caso non vengono in rilievo le firme elettroniche più avanzate.

A tale riguardo occorre rilevare come siano rinvenibili, in dottrina e giurisprudenza, due orientamenti contrapposti. Da un lato, infatti, vi è chi ritiene che l’e-mail sia da considerarsi quale semplice documento informatico privo di firma, in considerazione della pressoché assenza di garanzie che consentano di attribuire alle stesse una paternità certa, a nulla rilevando il dispositivo di riconoscimento tramite password per l’accesso alla posta elettronica, poiché quest’ultimo sarebbe privo della necessaria connessione logica con i dati elettronici che costituiscono il messaggio[5]. Per tale motivo il valore probatorio dell’e-mail, in quanto documento privo di firma, sarebbe da rinvenirsi nell’art. 2712 c.c. (così come modificato ex art. 23-quater, CAD) alla stregua del quale le riproduzioni informatiche, «fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate» solo se colui contro il quale sono prodotte non le contesta tempestivamente disconoscendone la conformità ai fatti o alle cose medesime. Dall’altro lato, invece, è stato sostenuto che l’e-mail è, a tutti gli effetti, un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice[6], come tale liberamente valutabile dal giudice sia in ordine all’idoneità della medesima a soddisfare il requisito della forma scritta, sia per ciò che concerne il suo valore probatorio, ai sensi degli artt. 20, c. 1-bis e 21, c.1, D. Lgs. 82/2005. Tale impostazione si giustifica alla luce del fatto che lo user id e la password utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica sono mezzi di identificazione informatica, come tali rientranti nella definizione di firma elettronica data dal legislatore. L’e-mail, inoltre, viene associata all’indirizzo di posta elettronica che identifica l’utente (attestando l’indirizzo di provenienza) e include degli headers, ossia delle informazioni contenute in un blocco di testo da cui si evince indirizzo del mittente, ora, data, oggetto e persino il tragitto effettuato dall’e-mail per giungere a destinazione. Pare potersi affermare, pertanto, che si sia in presenza di una vera e propria firma elettronica, dotata di tutti i requisiti previsti ex lege, poiché i dati elettronici utilizzati come metodo di identificazione informatica sono connessi ai dati che costituiscono il messaggio trasmesso. In quanto documento informatico dotato di firma “semplice”, quindi, il valore probatorio dell’e-mail è liberamente valutabile dal giudice, «tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità».

Si potrebbe obiettare, tuttavia, che sebbene l’accesso alla casella di posta elettronica comporti l’autenticazione dell’utente, ossia l’inserimento di uno user id e relativa password, potrebbe accadere che tali informazioni siano state in precedenza memorizzate in modo tale da consentirne l’accesso immediato. In tale eventualità, quindi, la paternità del documento inviato non corrisponderebbe al formale mittente del messaggio. Inoltre, sussiste la possibilità che il messaggio di posta elettronica ricevuto venga modificato, pregiudicandone l’integrità, o che un’e-mail mai venuta ad esistenza sia addirittura creata ad arte in modo tale da risultare tra i messaggi di posta ricevuti (o inviati).

Le differenze con la PEC.

Tali problematiche non sussistono laddove si utilizzi un sistema di posta elettronica certificata, ossia «un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di

posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi»[7].

In tal caso, infatti, i gestori autorizzati del servizio PEC garantiscono l’invio e la ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, attestando non solo l’avvenuta trasmissione e la consegna del medesimo ma anche certificandone data e ora. Inoltre, la busta di trasporto è sottoscritta con una firma digitale «che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata»[8]. Le relative ricevute, rilasciate dai suddetti gestori al mittente del messaggio, sono per tali motivi opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 48, 3° c., D. Lgs. 82/2005.

Sul piano probatorio, infine, la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata equivale a raccomandata con ricevuta di ritorno, perciò sostituisce a tutti gli effetti di legge la notificazione a mezzo posta.

Dato il particolare livello di sicurezza offerto da tale servizio di posta elettronica, esso è stato indicato dal legislatore quale mezzo di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e, con successivi interventi normativi, è stato introdotto l’obbligo per le aziende e i professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC.

Conclusioni.

In considerazione delle profonde differenze sussistenti tra PEC e posta elettronica standard, è certamente condivisibile la preoccupazione precedentemente delineata in relazione alla limitata affidabilità dell’e-mail tradizionale circa l’attribuzione di paternità del messaggio trasmesso e l’integrità di quest’ultimo, cionondimeno non può negarsi che si sia comunque in presenza di un documento elettronicamente firmato, seppur in forma non certificata. Per tale motivo il legislatore ha previsto che solo i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale abbiano l’efficacia di scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. Per quanto concerne il messaggio di posta elettronica semplice, invece, deve ritenersi che sia demandato al giudice il compito di valutare nel caso concreto se l’e-mail prodotta in giudizio possa considerarsi attendibile, anche in relazione agli altri elementi probatori acquisiti.

Occorre rilevare in conclusione che, tenuto conto dei numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla dottrina e dei discordanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che faccia chiarezza sul valore giuridico e, in specie probatorio, da attribuire alla posta elettronica non certificata, tentando di risolvere le difficoltà incontrate dagli interpreti nel cercare soluzioni soddisfacenti al complesso e talvolta difficile rapporto sussistente tra diritto e tecnologia.

 

[1] Questa la definizione in D. Lgs. 82/2005, art. 1, 1° c., lett. q).

[2] V. D. Lgs. 82/2005, art. 1, 1° c., lett. q-bis): «firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del   firmatario   del   documento   e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati».

[3] V. D. Lgs. 82/2005, art. 1, 1° c., lett. r).

[4] V. D. Lgs. 82/2005, art. 1, 1° c., lett. s).

[5] In questo senso Tribunale Roma, 27 maggio 2010.

[6] V., tra gli altri, Tribunale Prato, 15 aprile 2011.

[7] Questa la definizione in D. Lgs. 82/2005, art. 1, 1° c., lett. v-bis). V. inoltre art. 48 D. Lgs. 82/2005.

[8] V. Art. 9, c. 2°, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

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