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Il periodo attuale non è certo il più propizio per chi esercita un’attività produttiva: la tua azienda è pronta a fronteggiare una possibile crisi energetica? O ancor peggio ad una crisi delle materie prime?

Abbiamo ascoltato in queste settimane dai telegiornali possibili anticipazioni catastrofiche sull’aumento del costo dell’energia e di conseguenza su tutti i relativi servizi e prodotti della filiera.

E tu imprenditore sei pronto?

Abbiamo pensato ad alcuni suggerimenti che possono darti una mano, nel caso in cui i tuoi fornitori decidano unilateralmente di modificare le condizioni contrattuali dell’accordo in essere.

Non farti trovare impreparato: continua a leggere per scoprire i nostri suggerimenti per imparare a difendere la tua azienda.

Ecco il nostro ultimo video sull’argomento:

 

Il primo scenario: l’aumento del prezzo non previsto 

Il primo scenario che prenderemo in considerazione è il seguente: la tua azienda subisce una variazione di prezzo da parte di un fornitore; ovvero, hai concordato un determinato prezzo di acquisto ma ti arriva un rincaro inaspettato.

Purtroppo, oggi i preventivi sottoscritti diversi mesi fa vengono spesso ritoccati con aumenti dei prezzi non previsti e magari su commesse di cui si era a lungo negoziato il prezzo.  A fondamento della variazione viene solitamente invocata la “forza maggiore”, ovvero l’assoluta indipendenza del rincaro dalla propria condotta e dalla propria volontà.

Dal canto loro, di fronte ad argomentazioni simili, gli uffici acquisti delle aziende si ritrovano davanti ad un out-out: accettare le nuove condizioni, decisamente più onerose di quelle concordate, oppure rinunciare alla fornitura e ritrovarsi a bocca asciutta.

È possibile fare qualcosa per tutelarsi in questi casi?

 

Cosa dice il diritto sul rincaro dei prezzi e i contratti

Volendo cercare nel Codice civile una norma in grado di rispondere ad una situazione del genere, ci si imbatterà nell’articolo 1467 del Codice civile, che tratta l’ipotesi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

La legge, quindi, riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

Si tratta di un rimedio c.d. “demolitorio”, che prevede cioè la possibilità per la parte svantaggiata di liberarsi dal contratto senza subire conseguenze pregiudizievoli, ma non offre soluzioni efficaci per la continuazione del rapporto. Come si legge al comma 3 della disposizione riportata, è solo la parte favorita dallo sbilanciamento, e solo lei, che può evitare la risoluzione offrendosi di modificare equamente le condizioni contrattuali.

Se ti interessa comprendere quali sono le variabili in gioco che possono fare la differenza stragiudizialmente o difronte ad un giudice, ti segnaliamo che ne abbiamo già parlato in questo video:

 

Gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili

Nella prassi, si considerano come avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” ai sensi della norma sopracitata cause di forza maggiore quali i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.

Dai casi elencati è possibile evincere con maggiore chiarezza il significato delle due caratteristiche (straordinarietà e la imprevedibilità) che un evento deve avere per poter incidere sul rapporto negoziale:

  • il requisito di straordinarietà, secondo la giurisprudenza, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione.
  • L’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo. Ed è qui che oggi, se non è stato pattuito diversamente, si può fare la differenza.

 

L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA

 

«mentre straordinario è solo l’avvenimento che non si ripete con frequenza e regolarità
nel tempo, imprevedibile è quello estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale o di
cui non si conoscono gli effetti, secondo il criterio dell’uomo comune».

Tribunale di Bologna, Sez. II, Sentenza del 13 ottobre 2010, n. 2816

 

«Il carattere della imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti
ad una normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete
del caso sussistenti al momento della conclusione del contratto (v. Cass., 13/2/1995,
n. 1559), non essendo invero sufficiente l’astratta possibilità dell’accadimento»

Corte Suprema di Cassazione, Sentenza del 25 maggio 2007, n. 12235

 

Cosa fare per modificare le condizioni del contratto? La miglior tutela

In concreto, quando si ha un ordine o un contratto già sottoscritto, il cui prezzo vuole essere modificato dall’altro contraente, è necessario verificare alcune caratteristiche: ad esempio la data di sottoscrizione, la documentazione in essere, nonché data e luogo di conclusione dell’accordo.

Questi elementi potrebbero fare la differenza: potrebbero essere addirittura indici della legittimità o meno della richiesta di aumento del prezzo e quindi della tua possibilità di rifiuto.

Il punto nodale della questione è il seguente: a fronte di situazioni sicuramente emergenziali come quelle che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, il passare del tempo certamente rende più prevedibili le conseguenze pregiudizievoli che tali avvenimenti derivano. Per utilizzare gli stessi termini impiegati dalla legge, possiamo affermare che certamente più si andrà avanti e più verrà a mancare il requisito dell’imprevedibilità.

La questione è in realtà meno complicata di quello che sembra.

E in effetti, c’è un modo per non correre rischi legati alla difficile individuazione di quali eventi possano o meno soddisfare i requisiti di imprevedibilità e straordinarietà!

Ovvero, nella stesura di un contratto, è vivamente consigliabile inserire una serie di clausole di forza maggiore, che indichino per quali accadimenti si debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso di inadempimento della prestazione.

Fare ciò – unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro competente o della clausola arbitrale, per il caso in cui sorga una controversia – vale anche al fine di evitare la possibile applicazione delle regole di ripartizione della competenza dettate dal diritto internazionale privato, che a seconda dei casi, potrebbero risultare svantaggiose.

 

Un altro esempio: la sorte dei contratti di locazione nell’emergenza Covid

Lo scenario attuale, purtroppo, non è nuovo: ricorda molto, per certi versi, quanto avvenuto a causa della pandemia nel 2020 e nel 2021, nell’ambito delle locazioni commerciali.

Come ricorderete, in quei mesi molte aziende sono state costrette a chiudere per legge, ma si sono ritrovate a dover pagare ugualmente il prezzo del contratto di locazione dei locali.

Le cause sorte dagli scontri tra i conduttori, che chiedevano l’interruzione del pagamento o quantomeno la riduzione del canone, e i locatori, che ne pretendevano il pagamento per l’intero, non sono state risolte uniformemente dalla giurisprudenza.

 

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La giurisprudenza a favore del conduttore…

Alcuni tribunali, facendo leva in particolare sul principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, hanno emesso sentenze favorevoli alla possibilità di rinegoziazione del canone.

In questi casi, è stata affermata l’esistenza di un vero e proprio obbligo di rinegoziazione del canone per tutti quei casi in cui le condizioni contrattuali non fossero più eque a causa del mutamento delle condizioni di fatto causato proprio dall’emergenza Covid.

Le ripercussioni di questa affermazione sono fortissime, soprattutto con riguardo all’eventuale inadempimento di una delle parti, cioè al caso in cui parte favorita dallo squilibrio rifiuti di rinegoziare. Se si ammette la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione, la conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo è la possibilità non solo di ottenere il risarcimento del danno in caso di inadempimento, bensì anche la richiesta di esecuzione in forma specifica al giudice, al fine di applicare un prezzo congruo. In parole povere, il giudice potrà sostituirsi alla parte inadempiente e rideterminare il canone secondo il principio di equità.

 

…e la giurisprudenza a favore del locatore

Si tratta, tuttavia, di un orientamento non universalmente condiviso.

Altre sentenze, invece, si sono pronunciate diversamente, affermando che né il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, «né il dovere di solidarietà sociale di cui al precetto costituzionale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili» (Tribunale di Roma, Sez. VI, Sent. 04.08.2022, n. 10240).

La differenza la fa quindi il caso specifico, ma prevenire è sempre la soluzione migliore per difendere la tua azienda: che un buon contratto sia spesso la migliore delle assicurazioni. Se ti interessa anche il mondo dei contratti online, ti consigliamo questo articolo.

 

Difenditi dalla crisi energetica

Non aspettare a difendere la tua azienda: per l’elaborazione di contratti realmente in grado di tutelarti dagli imprevisti, puoi sempre affidarti a dei professionisti. Rivolgiti allo allo Studio Legale FCLEX (con sede a Bologna, ma si può procedere anche completamente online) chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, che da anni opera nel settore, al fianco delle imprese.

 

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