Alcune pratiche commerciali sono, da un punto di vista legale, definibili quali scorrette, ingannevoli o aggressive. L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM, nota anche come Antitrust) è più volte intervenuta per reprimere condotte definibili, per l’appunto, quali pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive. Nel presente approfondimento, provvederemo ad individuare e analizzare alcuni punti salienti della nuova disciplina della c.d. pubblicità ingannevole, in modo tale da consentire al lettore di riconoscere più facilmente i casi in cui si trova dinanzi a simili pratiche.
1. Sanzionabilità della pubblicità ingannevole e tutela delle decisioni consapevoli del consumatore (d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146)
L’Italia è stato il primo Paese dell’Unione Europea a recepire la direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, approvando il d.lsg. n. 145/2007 (che si ccupa di pubblicità ingannevole e comparativa limitatamente ai rapporti tra imprese concorrenti) e il d.lgs. n. 146/2007 (relativo alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, pertanto finalizzato, propriamente, alla tutela del consumatore), entrati in vigore il 21 settembre 2007.
In particolare, il d.lgs. n. 146/2007 rappresenta il più importante decreto per i consumatori, in quanto introduce il nuovo concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicità ingannevole, riscrivendo in particolare gli artt. 18 – 27 del Codice del Consumo, già relativi alla sola pubblicità ingannevole.
Pertanto, il campo di applicazione della nuova disciplina non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Sarà quindi sanzionabile ogni comportamento scorretto tale da ad alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Ma entriamo nel dettaglio.
2. Il nuovo concetto di pratica commerciale sleale o scorretta
Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi “azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori” (art. 18, lett. d), d.lgs. n. 146/2007).
In generale, una pratica commerciale è scorretta, ovvero illecita e vietata, se è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 146/2007).
Sono, altresì, scorrette “le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere (…)” (art. 20, comma 3, d.lgs. n. 146/2007).
E’ scorretta anche la pratica commerciale che, “riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza” (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 146/2007), ovvero quella pratica che, “in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza” (art. 21, comma 4, d.lgs. n. 146/2007).
Le pratiche commerciali scorrette sono, poi, distinte in pratiche ingannevoli e pratiche aggressive.
3. Le pratiche commerciali ingannevoli
Le pratiche commerciali ingannevoli si distinguono, a loro volta, in azioni ingannevoli ed omissioni ingannevoli.
Più precisamente, è considerata azione ingannevole la pratica commerciale che, “contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio (…) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 21, comma 1, d.lgs. n. 146/2007).
In particolare, la predetta norma dispone che “E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le capacita’, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice”.
E’ considerata, invece, omissione ingannevole la pratica commerciale che, “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso“ (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 146/2007).
In materia di “omissioni ingannevoli”, l’art. 22 fa riferimento alla “omissione di informazioni rilevanti”, intendendosi per tali le caratteristiche del prodotto, indirizzo geografico o identità del professionista, prezzo o modalità di calcolo dello stesso, modalità di pagamento o di consegna, modalità di gestione dei reclami, diritto di recesso, ecc.), ovvero alla mancata indicazione dell'”intento commerciale” del professionista, qualora non risulti già evidente dal contesto.
4. Le pratiche commerciali aggressive
La pratica aggressiva ex art. 24, d.lgs. n. 146/2007, è quella pratica commerciale che, “tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso“.
Pertanto, mentre le pratiche ingannevoli ledono la libertà del consumatore, andando ad incidere, distorcendolo, sul percorso cognitivo che induce ad adottare o meno una decisione di natura economica, le pratiche aggressive ledono tale libertà mediante l’esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche.
5. Alcune pratiche sempre vietate
Al fine di rendere evidenti le pratiche commerciali scorrette, è prevista una lista nera di pratiche commerciali considerate sempre vietate, perché valutate ex lege ingannevoli o aggressive. In particolare, la nuova disciplina ha previsto un elenco di pratiche ingannevoli ed uno di pratiche aggressive “in sé e per sé”, ossia considerate tali (ingannevoli o aggressive) a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore.
Ad esempio, sono pratiche in ogni caso ingannevoli, tra le altre, quelle che consistono nell’asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato.
Parimenti, sono in ogni caso aggressive, tra le altre, quelle pratiche consistenti nel creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto, ovvero l’effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza.
6. Conclusioni
Nel complesso, con l’adozione dei summenzionati decreti legislativi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili, sia a maggiore tutela dei consumatori, sia a vantaggio di quelle imprese che operano correttamente sul mercato. Nel contempo si rafforzano le competenze dell’Antitrust ai fini di una più efficace regolamentazione del mercato a salvaguardia della concorrenza.
La nuova disciplina prevede, inoltre, una serie di rimedi posti a tutela del consumatore – che formeranno oggetto di separato articolo – nonché un inasprimento delle sanzioni amministrative rispetto a quelle precedentemente in vigore per la pubblicità ingannevole, con aumenti sia nella previsione del minimo edittale che nell’ammontare massimo (fino ad € 500.000 per infrazione).