Si tratta di una moneta completamente digitale e anonima, che si basa sull’idea di moneta elettronica: è il “Bitcoin”, creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto.
Nati con l’obiettivo di stabilire una circolazione monetaria che consenta la movimentazione rapida, anonima e pressoché gratuita, di somme di denaro anche consistenti, i bitcoin hanno iniziato a far tremare il mondo della finanza e delle banche. Il sistema su cui poggia questa moneta virtuale, infatti, presenta elevati pericoli per la sicurezza nazionale: riciclaggio, traffico illecito, pagamenti di armi o droga.
Ecco quindi, che sorge spontaneo porsi almeno due domande: come funzione tale tipo di moneta? E soprattutto: è legale?
Principi di funzionamento del bitcoin
Ciò che maggiormente caratterizza il sistema bitcoin, consiste nell’assenza di un’entità (sia nazionale che sovranazionale) che svolga il ruolo di regolatore e nell’utilizzazione di una rete peer to peer che consente ai pagamenti online di essere effettuati direttamente tra una parte e l’altra, senza che ci sia bisogno di dover passare attraverso nessun istituto finanziario.
In generale, utilizzare i bitcoin è semplice: basta procedere all’installazione di un “portafoglio elettronico” (c.d. wallet) e acquistare la moneta elettronica da uno dei principali centri di scambio online. Il titolare potrà poi provvedere a trasferire tale tipo di denaro come meglio crede, senza aver bisogno di dover ricorrere all’intervento di soggetti terzi. Tra l’altro, tutte le transazioni bitcoin sono perfettamente trasparenti al pubblico, potendo essere controllate e verificate da chiunque, grazie all’esistenza di un pubblico registro condiviso, denominato “Public Ledger”. Si badi bene, tuttavia, che benché l’utente sia iscritto nel Public Ledger, la sua privacy viene comunque tutelata, essendo egli identificabile solo attraverso un codice alfanumerico che gli viene attribuito al momento dell’iscrizione.
Bitcoin: attività remunerative e aspetti positivi
Usando questa moneta virtuale, sono molteplici le attività che possono essere svolte. Tuttavia, come in ogni cosa, esiste una doppia faccia della medaglia: i bitcoin possono essere tanto utili e “redditizi” quanto pericolosi, se utilizzati nel modo sbagliato.
Fra le attività più remunerative vi è la pratica del “mining”, da definirsi come un particolare tipo di procedimento che mira a dare conferma delle avvenute transazioni di bitcoin. A dare la conferma sono i c.d. miner che, tramite potenti computer, eseguono una serie di complessi calcoli matematici finalizzati a fornire tale informazione. Gli stessi, ricevono poi un compenso per l’attività svolta, che corrisponde ad una percentuale da calcolarsi in base al tipo di transazione confermata.
Sono da menzionarsi anche altre attività, anch’esse redditizie, come ad esempio quella di Exchange, che riguarda lo scambio fra bitcoin e moneta avente corso legale o quella di semplice commercio, consistente nell’intuibile scambio della moneta digitale con beni materiali o prestazioni di servizi.
In generale, comunque, è bene evidenziare come la criptovaluta si sia rivelata estremamente utile per effettuare micro pagamenti, abbattendo così la barriera di accesso posta dal possesso di una carta di credito e contribuendo a creare digital opportunities. In questo modo, anche i Paesi in via di sviluppo, dove la possibilità di accedere ai conti correnti ed effettuare operazioni di pagamento mediante carte di credito non è così diffusa, è stato possibile consentire alla popolazione l’acquisto di prodotti e servizi.
Le attività illecite
Per quanto utile possa essere il bitcoin, esso rimane pur sempre una “moneta invisibile”: pertanto, è facilissimo utilizzarla per commettere attività illecite. I pagamenti, peraltro, non essendo rintracciabili hanno dato vita ad una vera e propria economia sommersa, in cui l’evasione fiscale la fa da padrona.
La totale assenza di intermediari finanziari, rischia infatti di dar luogo ad operazioni quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. In particolare, dagli studi di una fonte dell’intelligence israeliana è emersa una pista proprio relativa al mondo dei bitcoin, il quale verrebbe utilizzato come mezzo per il finanziamento delle attività e il reclutamento degli adepti.
Per comprendere meglio tale aspetto, basta pensare che gli interventi di contrasto alle transazioni illecite si basano segnalazioni operate da intermediari e operatori finanziari oppure su controlli che vengono fatti che vengono fatti sulle movimentazioni di valuta: questi aspetti, a ben guardare, risultano sicuramente meno controllabili in quanto si tratta di un sistema open source che opera, pertanto, in assenza di banche o di altri organismi centrali.
I bitcoin sono legali?
È stato messo in luce, quindi, come la criptovaluta in esame abbia sia aspetti positivi e degni di nota sia, purtroppo, aspetti negativi. Trasferire facilmente il denaro senza dover sopportare i rallentamenti dovuti alle intermediazioni finanziarie è un gran vantaggio, a cui si aggiunge quello di poter gestire il proprio denaro in maniera del tutto autonoma. Tuttavia, il rischio (già esaminato) di alimentare il mercato dell’illegalità è estremamente alto.
In Italia, al momento, né il Governo né il Parlamento si sono ancora espressi in materia. Bankitalia ha cercato di mettere in guardia gli utenti, facendo riferimento a quanto precedentemente detto dall’Autorità Bancaria Europea, secondo la quale i rischi connessi a tale valuta virtuale supererebbero di gran lunga i benefici: in assenza di un quadro normativo adeguato e che identifichi la natura giuridica del bitcoin, i relativi utenti corrono il rischio di essere esposti a consistenti perdite, lesive sia del loro patrimonio che della loro stabilità economica. Ad ogni modo, la stessa Bankitalia ha poi chiarito che, nonostante i possibili rischi, “in Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”.
Sul tema è poi intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate che, nel settembre 2016, ha emesso una circolare in cui ha affermato che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da Iva. Il medesimo concetto era poi già stato espresso dalla Corte di Giustizia, nel 2015: “L’art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/Ce va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione; l’art. 135, par. 1, lett. d) e f), della suddetta direttiva va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni” (Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 22/10/2015, n. 264/14).
Conclusione
Al termine di tutto quanto sopra esposto, risulta difficile farsi un’idea chiara della vera utilità del bitcoin.
Ad una serie di vantaggi connessi a questa moneta virtuali, abbiamo visto corrispondere altrettanti rischi, che non vanno per nulla sottovalutati. Un’ipotesi potrebbe essere quella di mettere rischi e benefici sui due piatti della bilancia e provare ad individuare quale pende di più: certo, anche questo non è facile.
Un intervento da parte del nostro legislatore, che chiarisca i dubbi e vada a regolamentare la materia è sicuramente auspicabile. Nell’attesa che ciò avvenga, prudenza e cautela sono consigliate a tutti.
Dott.ssa Giulia Grani