L’Authority ha rilevato che, nei casi di specie, sono stati raccolti troppi dati per i programmi di fidelizzazione, che i moduli analizzati sono risultati poco chiari e con informazioni incomplete e che vi era l’impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing.
Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte. Gli accertamenti del Garante, effettuati su tutto il territorio nazionale, rientrano nel piano di verifiche programmate per accertare sia la corretta applicazione della Codice della privacy che del provvedimento generale sulle “fidelity card” adottato dalla medesima Autorità il 24 febbraio 2005.
Le irregolarità riscontrate sono numerose. I dati raccolti sono eccessivi rispetto alle finalità del trattamento: oltre a nome, cognome luogo e data di nascita necessari per attribuire sconti, premi o bonus connessi all’uso della carta, sono stati richiesti anche titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare.
Il Garante ha inoltre riscontrato irregolarità nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso, per cui le informative (on line e cartacee) dovranno essere riformulate, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell’adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Inoltre, bisognerà precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) spettanti all’interessato e chiarire che il consenso per autorizzare l’uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero.
I consumatori, poi, dovranno essere posti in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Tale scelta, infatti, non era possibile in alcuni dei moduli esaminati, dove la firma per aderire al programma di fidelizzazione e per autorizzare l’utilizzo a fini di marketing era unica.