Il Garante della privacy, con un provvedimento del 31 ottobre 2007, ha ribadito che i dati relativi alle procedure fallimentari possono essere trattati dalle "centrali rischi" private (oggi SIC, Sistemi di informazione creditizia) purché conservati in un archivio distinto dalle altre informazioni creditizie gestite.
Nel caso di specie, il ricorrente, appellandosi al codice di deontologia sul credito al consumo e sui sistemi di informazione creditizia, riteneva illecito il trattamento dei propri dati da parte della società sostenendo che le informazioni relative al fallimento non rientrano tra i "dati che consentono di valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio dell’interessato".
La resistente ha invece affermato di poter trattare legittimamente questa tipologia di dati, in quanto informazioni pubbliche desunte dal registro delle imprese, e di aver conservato i dati inerenti alla procedura fallimentare del ricorrente in un archivio separato del sistema di informazioni creditizie.
Il Garante ha daro ragione alla società resistente, ma ha altresì ricordato e sottolineato come il codice deontologico relativo al credito al consumo dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quelli relativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle società che gestiscono un SIC, purché tali dati siano contenuti in archivi separati dal complessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso.