Tutela della privacy in albergo: il Garante ha ribadito che è vietato "spiare" i gusti dei clienti e che occorre un consenso specifico del cliente per l’uso dei dati a fini di marketing.
Gli hotel, infatti, anche quando raccolgono via web – a fini di marketing – informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare tali informazioni.
Inoltre, per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.
Tutto ciò è stato ribadito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito.
Tale catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.
Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.