Pietro Folena, presidente della medesima Commissione, ha infatti dato notizia sul suo blog dell’approvazione di una sua proposta tesa ad emendare l’art. 108, comma 3, del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Questo il testo di quella che dovrebbe diventare una nuova disposizione del suddetto Codice:
"3. Sono libere le riproduzioni dei beni da parte di soggetti privati per uso personale, per motivi di studio o ricerca, per illustrazione, discussione o critica e per qualsiasi altro scopo non finalizzato all’uso commerciale della riproduzione, nonché da parte di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Nel caso in cui l’atto della riproduzione richieda l’intervento o la sorveglianza da parte dell’autorità che ha in consegna il bene, è obbligatoria la richiesta da parte del soggetto che intende riprodurre il bene. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei soggetti che riproducono il bene".
Di fatto, la nuova norma amplierebbe le possibilità di condividere e pubblicare le immagini dei tanti beni culturali custoditi nei nostri musei, con ovvi benefici anche in termini di immagine e di pubblicità.
A beneficiarne, dunque, non sarebbe solo Wikipedia, ma anche chiunque voglia riprodurre detti beni purché ciò non avvenga a scopo di lucro.
Di seguito è riportato il testo attualmente in vigore dell’art. 108 del Codice (è riportata in corsivo la parte che dovrebbe essere "soppiantata" dalla nuova norma):
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche’ dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e’ dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e’ dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e’ restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.