Il Registro pubblico delle opposizioni è operativo dal 31 gennaio 2011 e dovrebbe porre un freno al telemarketing. Gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi a tale Registro. In questo articolo esamineremo brevemente alcune casistiche, le sanzioni previste in caso di violazione dei loro diritti (e cosa fare in tali casi), alla luce delle Regole emanate dal Garante privacy. In calce al presente articolo è inoltre possibile leggere l’intero provvedimento della medesima Autorità.
Con provvedimento del 19 gennaio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali (noto anche come Garante privacy) ha emanato le “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni”.
Come si è detto, le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
Inoltre, se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se il medesimo abbonato non si è iscritto al Registro.
Se, invece, un abbonato aveva già prestato il consenso a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.
È bene precisare che la nuova disciplina si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l’uso del telefono e con l’ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale.
Pertanto, il Registro non avrà alcun impatto sulle alle comunicazioni elettroniche effettuate, per finalità di marketing, mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, MMS o SMS, nonché le chiamate automatizzate senza operatore. Tali comunicazioni richiedono il consenso espresso dell’interessato.
È interessante notare, poi, il divieto di effettuare telefonate anonime, per cui gli operatori non potranno (almeno si spera) utilizzare numeri riservati ed evitare, così, di poter essere identificati.
Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso specifico.
Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad esempio, albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.
Se, nonostante l’iscrizione, un abbonato riceve una o più telefonate indesiderate, dovrà preliminarmente:
– accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;
– controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva);
– verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a singoli soggetti che effettuano operazioni commerciali o promozionali via telefono da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici.
Effettuate tali verifiche, l’abbonato potrà rivolgersi alla competente autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali.
In uno dei prossimi articoli approfondiremo le modalità con cui è possibile rivolgersi al Garante; anticipiamo, comunque, che è possibile presentare una segnalazione, un reclamo circostanziato o un ricorso vero e proprio. La segnalazione è gratuita, mentre per poter presentare un reclamo o un ricorso è necessario pagare 150 euro a titolo di diritti di segreteria.
In caso di inosservanza delle Regole stabilite dal Garante (citate al paragrafo 2), ciascun operatore può essere sanzionato con il pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
In caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, ciascun operatore può essere sanzionato con il pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro.
Nonostante qualche problema tecnico (presumibilmente dovuto all’elevato numero di accessi e di richieste al sito www.registrodelleopposizioni.it), il Registro pubblico delle opposizioni è ormai operativo.
Solo il tempo saprà dirci se esso consentirà di tutelare realmente gli abbonati e se le sanzioni dissuaderanno gli operatori dalla violazione delle regole in tema di telemarketing.
Appendice normativa
Testo integrale delle Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni – 19 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011)
Registro dei provvedimenti
n. 016 del 19 gennaio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;
VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l’Autorità, ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell’ambito degli elenchi telefonici “alfabetici”, costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l’Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l’utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi “categorici”);
RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali – precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l’art. 130 del Codice – consentiva l’utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli: a) presenti negli elenchi c.d. “alfabetici”, per i quali l’interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.); b) riportati nei citati elenchi cd. “categorici” (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.); c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice; d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice);
VISTO l’art. 44, comma 1 bis del decreto legge 31 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che avessero provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;
VISTO il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2009, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808), concernente “Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005” ed emanato a seguito della deroga introdotta dalla citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il quale l’Autorità aveva chiarito che la previsione normativa contenuta nella stessa aveva introdotto, per i titolari del trattamento (e non anche per eventuali cessionari), una deroga transitoria e temporanea ai principi generali della disciplina sopra richiamata;
VISTO l’art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha ulteriormente modificato la disciplina, novellando l’art. 130 del Codice e consentendo il trattamento dei dati personali mediante l’impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell’interessato; visto che la citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l’istituzione di un “registro pubblico delle opposizioni” (di seguito “Registro”) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando che “fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (…) in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice”;
VISTO che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell’attuazione della nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che, in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) è stata conseguentemente prorogata “sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135” (art. 20 bis, comma 3, della legge 20 novembre 2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio 2010;
VISTO il provvedimento del Garante del 22 dicembre 2009 (pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2010, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1683085) che ha prorogato l’efficacia del citato provvedimento del 12 marzo 2009;
VISTO il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010, di seguito, “Regolamento”) che ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto;
CONSIDERATO che l’opposizione all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l’iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l’uso del telefono per fini personali né per attività di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale;
CONSIDERATO che il Regolamento qualifica “operatori” i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lett. c) del Regolamento);
CONSIDERATO che la nuova disciplina sopra descritta si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l’uso del telefono e con l’ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all’art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell’interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate senza operatore;
CONSIDERATO, pertanto, che con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all’utilizzo per finalità promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. “alfabetici” (per i quali l’interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonché quelle relative all’utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. “categorici” (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005);
CONSIDERATO che le modifiche apportate all’art. 130 della legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all’attività promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi “alfabetici” (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalità di carattere promozionale resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
CONSIDERATO che il Regolamento si applica agli abbonati “la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’art. 129 del Codice” (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi “alfabetici” che negli elenchi c.d. “categorici” (art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento);
RILEVATO pertanto che gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico “alfabetico” o “categorico”, i quali si iscrivano nell’istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, ovvero per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
CONSIDERATO che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento);
RILEVATO che gli interessati che, in epoca precedente all’entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell’art. 7 del Codice;
RILEVATO inoltre che, analogamente, gli interessati che in epoca precedente all’entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell’art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro;
RILEVATO che resta comunque ferma l’inutilizzabilità del numero telefonico per il quale l’interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l’iscrizione della numerazione nel Registro;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett. c) del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
RILEVATO che tra i limiti e le modalità previsti dall’art. 24, comma 1, lett. c) del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l’attività di comunicazione telefonica di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato, che è posta alla base dell’inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all’art. 24 del Codice, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
RILEVATO che al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, è consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l’acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice);
RITENUTA la necessità di prescrivere agli “operatori”, in qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 162, comma 2 ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 164 bis, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;
RISERVATA la possibilità di un successivo intervento dell’Autorità a integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell’esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti gli “operatori”, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,
1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:
a) in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Codice;
b) successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Codice;
c) in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
d) successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l’acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice).
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli